DPCM del 14/01/2021:invariate le regole per l’attività sportiva a seconda delle zone
Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Le regole in ambito sportivo restano invariate rispetto a quelle del DPCM del 3 dicembre 2020.
In zona gialla: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
In zona arancione: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto. In zona arancione sono vietati gli spostamenti tra Comuni e quindi l’attività sportiva e motoria può essere praticata solo all’interno del proprio Comune.
Tuttavia si segnala che nelle faq presenti sul sito del governo, ad oggi in aggiornamento, è stata fornita la seguente indicazione: è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
In attesa dell’aggiornamento delle FAQ, in considerazione del fatto che il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 non ha variato le regole in ambito sportivo previste specificatamente solo nell’ultimo DPCM 3 dicembre 2020, tale indicazione potrebbe essere ancora valida. Naturalmente trattandosi di uno spostamento “funzionale” all’attività sportiva questa non può che essere l’attività sportiva strutturata con allenamenti che necessitano di un determinato ambito di percorrenza.
In zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.
Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
Anche questo caso, nelle faq presenti sul sito del governo, oggi in aggiornamento, era presente la seguente indicazione: Nella “zona rossa” è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
In attesa dell’aggiornamento delle FAQ, in virtù del fatto che il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 non ha variato le regole in ambito sportivo previste specificatamente solo nell’ultimo DPCM 3 dicembre 2020, tale indicazione potrebbe essere ancora valida. Naturalmente trattandosi di uno spostamento “funzionale” all’attività sportiva questa non può che essere l’attività sportiva strutturata con allenamenti che necessitano di un determinato ambito di percorrenza.