L’impatto sulle attività sportive a seguito del DPCM del 3 novembre 2020
Il recente Decreto pubblicato in data 4.11.2020 e in vigore dalla mezzanotte del 5 novembre 2020, ha introdotto ulteriori limitazioni alla pratica delle attività sportive con particolare riferimento all’area geografica di svolgimento delle stesse.
Il recente Decreto, a firma dal Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato in data 4.11.2020 e in vigore dalla mezzanotte del giorno 5 novembre 2020, ha introdotto ulteriori limitazioni alla pratica delle attività sportive con particolare riferimento all’area geografica di svolgimento delle stesse.
Per effetto del menzionato decreto il territorio nazionale è stato diviso in tre zone: zona “gialla” le cui misure sono contenute nell’art. 1, zona “arancione” e zona “rossa” rispettivamente trattate negli artt. 2 e 3. Tali zone saranno oggetto di definizione mediante decreto del Ministero della salute, sentite le regioni.
In relazione alla zona “gialla”, accanto all’obbligo di avere sempre con sé la mascherina (o dispositivi di protezione delle vie respiratorie analoghi), con obbligo di indossarla nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni e in tutti i luoghi aperti che non permettano un’opportuna tutela della propria salute (areazione, distanziamento, ecc.), l’art. 1, comma 9, lett. d) garantisce la possibilità di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche in aree attrezzate e parchi pubblici), purché nel rispetto del divieto di assembramento e degli obblighi di distanziamento sociale (2 metri per le attività sportive e 1 metro negli altri casi). Risulta invece interdetto l’uso di spogliatoi interni e permane lo stop alle attività in palestre, piscine, centri natatori e simili.
Tuttavia, alla lett. f) dell’articolo in commento viene confermata la possibilità di svolgere le attività sportive e motorie, anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, purché all’aperto rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Allo stesso modo continuano ad essere consentiti (lett. e) eventi e competizioni, riguardanti sport individuali e di squadra, se riconosciuti dal CONI e/o dal CIP come di interesse nazionale e sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (nel nostro caso, FCI).
Sul punto si precisa che eventi e competizioni ammessi dovranno essere individuati da un provvedimento del C.O.N.I. o del CIP, adottato sulla base dei calendari degli eventi e delle competizioni “d’interesse nazionale”, nonché gli eventi organizzati da organismi internazionali o dalle singole FSN, DSA ed EPS.
Conseguentemente potranno continuare a tenersi le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni come individuate dal suddetto provvedimento del C.O.N.I. e del CIP.
Il loro effettivo svolgimento sarà possibile solamente all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto ma senza presenza di pubblico, contingentando così l’accesso ai soli atleti e al personale strettamente necessario.
Le sessioni di allenamento finalizzate alla partecipazione degli eventi sopradetti sono consentite altresì a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli vigenti. Sono invece sospese tutte le attività sportive dilettantistiche di base e di avviamento allo sport di contatto, nonché le gare e le competizioni a loro riferite, anche se di carattere ludico-amatoriale.
Una particolare attenzione, invece, deve essere posta per quelle attività esercitate all’interno delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di “elevata gravità e da un livello di rischio alto” (art. 2 zona arancione). In tali aree, pur dovendo rispettare il divieto di spostamento al di fuori dell’amministrazione comunale, sono consentite le attività sportive nel rispetto delle indicazioni sopra esposte in riferimento alle zone gialle (art. 2, comma 5).
Più complicata, invece, risulta la pratica sportiva nelle zone caratterizzate da uno “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (art. 3 zona rossa).
In tali zone le attività motorie e sportive svolte presso circoli e centri sportivi, pubblici e privati, anche se all’aperto sono sospese, così come tutte le competizioni e gli eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva (quindi non quelle delle FSN). Tuttavia, risulta consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale ed esclusivamente all’aperto all’interno del Comune.
Allo stesso modo è possibile svolgere attività motoria singolarmente ma in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto dei vincoli di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie.
Dott. Enrico Savio – Commercialista e Revisore legale in Romano d’Ezzelino (Vi)
Avv. Daniela Moscarino – Foro di Latina